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Home :: Pesca :: Legislazione per la pesca

LEGISLAZIONE per la PESCA

Dove pescare | Le specie | Legislazione

Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 38/1998

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione della legge
Art. 2 Tipi di pesca
Art. 3 Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico
Art. 4 Protezione del patrimonio ittico
Art. 5 Carta ittica
Art. 6 Censimento delle acque
Art. 7 Regolamentazione della pesca
Art. 8 Piani di miglioramento della pesca
Art. 9 Licenza di pesca e tesserino regionale
Art. 10 Licenza di pesca per minori ed anziani
Art. 11 Licenza di pesca per i residenti all'estero
Art. 12 Divieti ed obblighi
Art. 13 Lunghezze minime di cattura
Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca
Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti
Art. 16 - Norme di salvaguardia
Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca
Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica
Art. 19 - Accessi
Art. 20 - Attività di acquacoltura
Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura
Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura
Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura
Art. 24 - Definizione di pesca professionale
Art. 25 - Esercizio della pesca professionale
Art. 26 - Pescatori marittimi
Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione
Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica
Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private
Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica
Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva
Art. 32 - Tabelle
Art. 33 - Sanzioni amministrative
Art. 34 - Ricorsi amministrativi
Art. 35 - Disposizioni finanziarie
Art. 36 - Abrogazioni
Art. 37 - Norma transitoria
Art. 38 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione della legge.
1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici.
2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2 - Tipi di pesca.
1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:
a) la pesca dilettantistica e sportiva;
b) la pesca professionale;
c) la pesca scientifica;
d) l'acquacoltura e piscicoltura.

Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.
1. Al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, spettano alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.
3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di Rovigo, promuove intese con le Regioni interessate.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.
5. Le Province, per l'espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi di una commissione tecnica provinciale.

Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.
1. La coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche uniformandosi alle indicazioni contenute nelle Carte ittiche provinciali e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 - Carta ittica.
1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.
2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.
3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento.
4. Su richiesta delle Province interessate, per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime.
5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.
6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

Art. 6 - Censimento delle acque.
1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.
2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.
3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

Art. 7 - Regolamentazione della pesca.
1. Ogni Provincia adotta per l'esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particolare:
a) le modalità per la coltivazione delle acque;
b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura;
c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;
d) le specie ittiche di cui è consentita la semina;
e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
f) le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopolamento.
2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.
1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca di una o più specie ittiche, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica.
2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

Art. 9 - Licenza di pesca.
1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
2. Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.
3. Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.
4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.
5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
6. Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.

Art. 10 - Licenza di pesca per minori ed anziani.
1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale.
2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età possono esercitare la pesca senza licenza purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza.
3. I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole, devono essere accompagnati da un titolare di licenza.

Art. 11 - Licenza di pesca per i residenti all'estero.
1. I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.
2. Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell'apposita licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 12 - Divieti ed obblighi.
1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.
3. É vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
4. É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.
6. É vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia.
7. É fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d'Europa e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (ictalurus melas) di produzione nazionale.
8. É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.
1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:
a) trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;
b) trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30;
c) trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;
d) temolo Thymallus thymallus: cm 30;
e) salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;
f) pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;
g) pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
h) tinca Tinca tinca: cm 25;
i) carpa Cyprinus carpio: cm 30;
l) barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20;
m) luccio Esox lucius: cm 40;
n) gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;
o) anguilla Anguilla anguilla: cm 40.
2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.
3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.
5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci.

Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.
1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:
a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31.
3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.
4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di apertura della pesca.
5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.
1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - Norme di salvaguardia.
1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.
3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.
4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.

Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca.
1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Provincia competente per territorio in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.
2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.
3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno.
4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza.
5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica.
1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.
2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.
3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.
4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.
5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalle Province.

Art. 19 - Accessi.
1. É sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Art. 20 - Attività di acquacoltura.
1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.
2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.
1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura e coordina le relative iniziative delle province.

Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura.
1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali.

Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.
1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
2. Gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione devono essere dotati di apposite vasche di decantazione.
3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti esistenti devono essere adeguati alla prescrizione di cui al comma 2 con le esenzioni stabilite dalla Giunta regionale in funzione della qualità delle acque allo scarico.
4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Art. 24 - Definizione di pesca professionale.
1. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro commercializzazione. Tale attività assume carattere prioritario nell'utilizzo e pianificazione del territorio, in particolare per quella esercitata nelle lagune regionali.
2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.

Art. 25 - Esercizio della pesca professionale.
1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali.
2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero a presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell'avvenuta iscrizione.
3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca.
4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria A, può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, qualora, oltre alla relativa documentazione, provi l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori soci di cooperative costituite per atto pubblico, il pagamento dei contributi previdenziali deve essere attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.

Art. 26 - Pescatori marittimi.
1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.
2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l'attività di pesca sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.
1. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle Province la licenza di pesca di categoria A, senza l'obbligo di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.
3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica.
1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dai regolamenti provinciali, ed è proibita nella zona A.
3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.
1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.
3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone.

Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.
1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.
3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.
4. La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.

Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.
1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.
3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.
5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

Art. 32 - Tabelle.
1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 33 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 33 - Sanzioni amministrative.
1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.
2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3.
3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di lire 20.000 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 3.
4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.
5. Per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 12, concernente l'obbligo di costruzione di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000, mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, sanzione raddoppiata qualora la semina non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.
6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 10.000.000.
7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.
9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.
11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

Art. 34 - Ricorsi amministrativi.
1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 35 - Disposizioni finanziarie.
1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l'importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella misura minima dell'ottanta per cento, a partire dall'esercizio 1999. (1)
2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.
3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:
- capitolo n. 75204 "Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca";
- capitolo n. 75206 "Interventi della Regione in favore della pesca e dell'acquacoltura".

Art. 36 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;
b) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;
c) l'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 18;
d) l'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
e) il Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;
f) il Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1;
g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6.

Art. 37 - Norma transitoria.
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1, nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 18. (2)
Art. 38 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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