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LEGISLAZIONE per la PESCA
Dove pescare | Le specie | Legislazione Legge
Regionale 28 aprile 1998, n. 19
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 38/1998 NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO Art.
1 Oggetto ed ambito di applicazione della legge Art.
1 Oggetto ed ambito di applicazione della legge.
1.
La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica
e regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime
delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia,
conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici.
2.
Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate
dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle
che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse,
come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775.
3.
La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici
gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune
e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei
dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato
dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
4.
Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata,
da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona,
sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.
Art.
2 - Tipi di pesca.
1.
Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:
a)
la pesca dilettantistica e sportiva;
b)
la pesca professionale;
c)
la pesca scientifica;
d)
l'acquacoltura e piscicoltura.
Art.
3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del
patrimonio ittico.
1.
Al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, spettano
alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia
di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione
del patrimonio ittico.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta
un proprio provvedimento.
3.
Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po,
la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di Rovigo, promuove
intese con le Regioni interessate.
4.
Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno
1990, n. 142, alle Province è attribuito l'esercizio delle
funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.
5.
Le Province, per l'espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi
di una commissione tecnica provinciale.
Art.
4 - Protezione del patrimonio ittico.
1.
La coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico
deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli
ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento
delle linee genetiche originarie delle specie ittiche uniformandosi
alle indicazioni contenute nelle Carte ittiche provinciali e ai regolamenti
provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
5 - Carta ittica.
1.
Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità
produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali
deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse,
ciascuna Provincia predispone la propria Carta ittica articolata per
bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.
2.
La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e
la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola
(zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come
previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.
3.
La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
contiene le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie
ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con
divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni
agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua
da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura
dei piani di miglioramento.
4.
Su richiesta delle Province interessate, per il coordinamento delle
aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze
di servizi a cui partecipano le Province medesime.
5.
Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico,
le Province possono istituire zone di divieto di pesca. Tali zone
sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.
6.
Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il
territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in bacini
imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati
da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.
Art.
6 - Censimento delle acque.
1.
Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province
individuano le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi,
di norma, ogni cinque anni.
2.
Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi
comprese le derivazioni.
3.
Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di
acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province,
pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità
di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua,
nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del
Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti
a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli
utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai
dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.
Art.
7 - Regolamentazione della pesca.
1.
Ogni Provincia adotta per l'esercizio della pesca un regolamento che
disciplina in particolare:
a)
le modalità per la coltivazione delle acque;
b)
i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché
le limitazioni di cattura;
c)
i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14;
d)
le specie ittiche di cui è consentita la semina;
e)
le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
f)
le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato
per operazioni di ripopolamento.
2.
La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati,
deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente
delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque
confinanti.
Art.
8 - Piani di miglioramento della pesca.
1.
La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale,
approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente,
ove necessario, la pesca di una o più specie ittiche, e comunque
ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento
della fauna ittica.
2.
I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione,
da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata
in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla
fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento.
3.
Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del
periodo di attuazione del piano medesimo.
Art.
9 - Licenza di pesca.
1.
Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario,
oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di
licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità
a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme
sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
2.
Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti
del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente
validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente
la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo
quanto stabilito dai regolamenti provinciali.
3.
Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione
della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione
alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, può
essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.
4.
Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento
di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.
5.
Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa
annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
6.
Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente
all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla
licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla data
indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso
giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è
stato eseguito il versamento.
7.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate
dalle vigenti leggi dello Stato:
a)
gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva
durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli
stessi impianti;
b)
il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato
a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga
ai divieti vigenti;
c)
il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni
di cui al comma 3 dell'articolo 16;
d)
i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica
rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività
che interessi più province.
Art.
10 - Licenza di pesca per minori ed anziani.
1.
Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età,
la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell'ottanta
per cento della tassa di concessione regionale.
2.
I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo
anno di età possono esercitare la pesca senza licenza purché
muniti di autorizzazione della Provincia di residenza.
3.
I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque
classificate salmonicole, devono essere accompagnati da un titolare
di licenza.
Art.
11 - Licenza di pesca per i residenti all'estero.
1.
I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza
di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni
previste per i residenti nella provincia.
2.
Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell'apposita
licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230.
Art.
12 - Divieti ed obblighi.
1.
Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente
elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica,
nonché la relativa raccolta e commercializzazione.
2.
I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione
e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie
ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità
di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute
le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti
a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti
già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione
indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine
entro il quale il concessionario deve provvedere.
3.
É vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi
fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici,
salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.
4.
É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in
via di prosciugamento artificiale.
5.
Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli,
sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione
delle specie ittiche.
6.
É vietata l'immissione nelle acque interne di qualsiasi specie
ittica senza l'autorizzazione della Provincia.
7.
É fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d'Europa
e carassi nelle acque interne pubbliche della regione e nelle acque
private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece
consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione
del pescegatto vivo (ictalurus melas) di produzione nazionale.
8.
É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro
contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le
sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.
Art.
13 - Lunghezze minime di cattura.
1.
Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita,
la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:
a)
trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;
b)
trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30;
c)
trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;
d)
temolo Thymallus thymallus: cm 30;
e)
salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;
f)
pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;
g)
pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
h)
tinca Tinca tinca: cm 25;
i)
carpa Cyprinus carpio: cm 30;
l)
barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma
soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20;
m)
luccio Esox lucius: cm 40;
n)
gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;
o)
anguilla Anguilla anguilla: cm 40.
2.
Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di
fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate
in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela,
o per periodi od ambiti determinati.
3.
Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa
nazionale e comunitaria vigente in materia.
4.
Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del
muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero
dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre
per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo
delle conchiglie.
5.
Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà
di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a restrizioni
delle misure minime di cattura dei pesci.
Art.
14 - Periodi di proibizione della pesca.
1.
Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle
acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela
delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei
seguenti periodi rispettivamente per:
a)
Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre
al primo sabato di marzo;
b)
Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c)
Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
d)
Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e)
Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f)
Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
g)
Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
h)
Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2.
Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica
è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato
di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31.
3.
I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte
ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca
per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di
cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite
variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi
riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse
vivono.
4.
Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica,
variazioni dei periodi di apertura della pesca.
5.
Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali
freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati
o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto
previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
Art.
15 - Vigilanza e ripopolamenti.
1.
Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori
di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria
sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo
31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2.
Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento
e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da
allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art.
16 - Norme di salvaguardia.
1.
La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo
ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della
pesca per periodi e località determinati.
2.
Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali
lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio
della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare
la popolazione ittica.
3.
Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino
d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva
di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e,
per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni
prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili
disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere
generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell'articolo
7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n.
987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle
relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature
elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale
allo scopo delegato.
4.
Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico
del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato
dalla Provincia competente per territorio.
Art.
17 - Diritti esclusivi di pesca.
1.
Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province
dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può
essere disposta dalla Provincia competente per territorio in conformità
alle norme sugli espropri per pubblica utilità.
2.
Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti
esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province,
tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a
darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione
probatoria.
3.
Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province
ogni anno.
4.
Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve
richiedere ai titolari un piano di programmazione produttiva delle
zone interessate nel quale devono essere specificate le zone di protezione,
i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette
alla vigilanza.
5.
Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo
15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.
Art.
18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica.
1.
L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito
ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.
2.
Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui,
di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere
alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in
prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può
arrecare danno alle strutture idrauliche.
3.
La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi
i quali la richiesta di divieto si intende accolta.
4.
I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio
della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma
2.
5.
Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per
fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa
con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato
dalle Province.
Art.
19 - Accessi.
1.
É sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche
per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse,
purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle
attività di acquacoltura.
Art.
20 - Attività di acquacoltura.
1.
Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento
di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo
limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali
o di ripopolamento.
2.
Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi
che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a
seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data
di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma
permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento
e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.
Art.
21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.
1.
La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione
in materia di pesca e acquacoltura e coordina le relative iniziative
delle province.
Art.
22 - Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura.
1.
Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate
dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo
competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità
di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali.
Art.
23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.
1.
Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.
2.
Gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione devono essere dotati
di apposite vasche di decantazione.
3.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti
esistenti devono essere adeguati alla prescrizione di cui al comma
2 con le esenzioni stabilite dalla Giunta regionale in funzione della
qualità delle acque allo scarico.
4.
In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura,
nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione
dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.
Art.
24 - Definizione di pesca professionale.
1.
La pesca professionale è l'attività economica che viene
esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura
di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro
commercializzazione. Tale attività assume carattere prioritario
nell'utilizzo e pianificazione del territorio, in particolare per
quella esercitata nelle lagune regionali.
2.
La pesca professionale non è consentita nella zona A.
Art.
25 - Esercizio della pesca professionale.
1.
L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso
della licenza di pesca di categoria A, ed è riservato ai pescatori
iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che
esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa,
con tutti gli attrezzi consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali.
3.
Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione
di cui al comma 2 non avendo acquisito la prova dell'avvenuta iscrizione
negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al
ritiro della licenza di pesca.
4.
Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria
A, può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, qualora, oltre alla relativa documentazione,
provi l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori
soci di cooperative costituite per atto pubblico, il pagamento dei contributi
previdenziali deve essere attestato da dichiarazioni sottoscritte dai
presidenti delle cooperative ai sensi dell'articolo 4 della legge 15
gennaio 1968, n. 15.
Art.
26 - Pescatori marittimi.
1.
I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori
marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'articolo
4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di
pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori
di professione nelle acque interne.
2.
Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma
1, può esercitare l'attività di pesca sull'imbarcazione
per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità
marittima, la relativa licenza di pesca.
Art.
27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.
1.
Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino al compimento
del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle Province
la licenza di pesca di categoria A, senza l'obbligo di iscrizione negli
elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958,
n. 250, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
2.
Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà
sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente
competenti.
3.
Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed
essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne
con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista
non può esercitare la pesca in forma autonoma.
Art.
28 - Pesca sportiva e dilettantistica.
1.
La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata
nel tempo libero senza scopo di lucro.
2.
La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria
B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione,
nelle località e con le limitazioni previste dai regolamenti
provinciali, ed è proibita nella zona A.
3.
La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo
la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
Art.
29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà
private.
1.
L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a
pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno
di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.
2.
L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla
Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite
dai regolamenti provinciali.
3.
All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia
può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività
di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.
4.
Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato
alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche
alcun soggetto appartenente a specie alloctone.
Art.
30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.
1.
La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici,
ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché
alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
2.
La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate
dalla Carta ittica.
3.
La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati
nel disciplinare di concessione.
4.
La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie.
Art.
31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.
1.
Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva
sono soggette all'autorizzazione della Provincia.
2.
Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti
di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni
aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate
a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal
regolamento provinciale.
3.
I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva
regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se
sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e
le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora
gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento
provinciale.
4.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna
Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono
essere dati in concessione.
5.
Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare
manifestazioni agonistiche anche in periodi di proibizione della pesca
adottando idonea regolamentazione.
Art.
32 - Tabelle.
1.
I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della
presente legge devono provvedere all'installazione di tabelle nei luoghi
indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie
fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque
utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso,
ai sensi dell'articolo 33 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2.
Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche
tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della
Giunta regionale.
Art.
33 - Sanzioni amministrative.
1.
Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione
regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero,
sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo
di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.
Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti
dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla
data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del
tributo stesso.
2.
Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza
aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo
incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire
300.000. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano
gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3.
3.
Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti
provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8
ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire
600.000. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi
la sanzione viene aumentata di lire 20.000 per capo. Per cattura abusiva
si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti
provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime
di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero
di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione
delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui
all'articolo 9, comma 3.
4.
Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza
l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la
denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti
di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000, oltre alla confisca del
prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e
dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente
immesso in acqua.
5.
Per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 12, concernente l'obbligo
di costruzione di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 30.000.000, mentre per le violazioni
di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà
dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina di materiale
ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
1.000.000 a lire 3.000.000, sanzione raddoppiata qualora la semina non
autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.
6.
Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione
per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità
competente viene stabilita la sanzione amministrativa da lire 1.500.000
a lire 10.000.000.
7.
Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con
esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire
il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al
risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente
per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio
della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
8.
La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter
del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti
di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso
dello stesso anno solare.
9.
Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo
sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
10.
Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di
sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento
e di vigilanza.
11.
Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è
soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri
di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della
legge n. 689/1981.
Art.
34 - Ricorsi amministrativi.
1.
Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle
funzioni proprie di cui alla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso in opposizione,
entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art.
35 - Disposizioni finanziarie.
1.
Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente
legge la Regione è tenuta a riversare l'importo introitato dai
proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali
nella misura minima dell'ottanta per cento, a partire dall'esercizio
1999. (1)
2.
Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni
attribuite in materia di pesca.
3.
Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite
del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti
provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della
valorizzazione dell'ambiente acquatico.
4.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti
capitoli è così modificata:
-
capitolo n. 75204 "Quota da corrispondere alle province per il
finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca";
-
capitolo n. 75206 "Interventi della Regione in favore della pesca
e dell'acquacoltura".
Art.
36 - Abrogazioni.
1.
Sono abrogati:
a)
la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;
b)
la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;
c)
l'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 18;
d)
l'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
e)
il Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;
f)
il Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1;
g)
l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6.
Art.
37 - Norma transitoria.
1.
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio
1989, n. 3 così come modificato dal regolamento regionale 26
aprile 1996, n. 1, nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo
e ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986,
n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1° luglio
1996, n. 18. (2)
Art.
38 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. |
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